Statuto

Art. 1: Denominazione e sede

È costituito nel rispetto del d.lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia l’ente del terzo settore denominato:
“Associazione Scienze Naturali Unite – Associazione di Promozione Sociale”, in sigla “ASNU – APS” e di seguito denominata “l’Associazione”, che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione ha sede legale presso la Società dei Naturalisti in Napoli in Via Mezzocannone 8 nel comune di Napoli.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2: Statuto (efficacia e interpretazione)

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3: Finalità e attività

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, e rifiuta ogni discriminazione di orientamento sessuale, identità di genere, etnia, cultura ed estrazione sociale.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione ha come obiettivi:

  • lo svolgimento delle attività di educazione, divulgazione, istruzione e formazione su tematiche ambientali e naturalistiche ad ogni livello di conoscenza;
  • la promozione e il supporto tecnico-operativo, anche in partenariato con soggetti istituzionali, di attività di turismo sostenibile e responsabile, finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione della natura e del territorio;
  • lo svolgimento di attività di interesse e utilità pubblica, in particolare nei settori della ricerca in campi quali biodiversità ed ecologia, della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile anche in collaborazione con università e altri enti;
  • la valorizzazione della figura professionale del naturalista;
  • il supporto a laureandi e neolaureati per approfondimenti sulle tematiche rilevanti e collegamento con il mondo del lavoro.

Le attività che si propone di svolgere sono, come elencate nell’ art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (e);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);
  • formazione universitaria e post-universitaria (g);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ambientale e naturalistico (h);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (k).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • ricerca scientifica applicata alla conservazione della biodiversità e alla gestione delle risorse naturali;
  • sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
  • consulenze tecnico-scientifiche ed attività nel campo della conservazione e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e della pianificazione territoriale;
  • tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente;
  • attività di educazione, sensibilizzazione e formazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell’ambiente, diretta a scuole di ogni ordine e grado, università ed enti;
  • gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Art. 4: Volontario e attività di volontariato

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 5: Soci e ammissione

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell’Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti, in persona dei loro legali rappresentanti.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione e la tipologia di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la possibile perdita di qualifica di socio.
I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari;

  • sono Soci Fondatori le persone fisiche indicate nell’Atto Costitutivo. Hanno pari diritti e doveri dei Soci Ordinari;
  • sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell’Associazione e condividendone gli scopi e lo spirito, intendano contribuire allo sviluppo delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi stessi, con il loro impegno personale nelle attività di ricerca, gestione operativa, partecipazione agli organi sociali, promozione e rappresentanza;
  • sono Soci Onorari tutte quelle persone distintesi per meriti legati agli scopi e allo spirito dell’Associazione. Sono nominati dall’Assemblea, hanno pari diritti dei Soci Ordinari e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale minima stabilita dal Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6: Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali;
  • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
  • eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Tutti i soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.
Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8: Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio di direttivo;
  • Presidente.

Al verificarsi delle condizioni di legge saranno inoltre istituiti un Organo di Controllo ed un Organo di Revisione.

Art. 9: Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta dai soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, attraverso gli strumenti comunicativi dell’Associazione e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea può avvenire anche per via telematica.
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario per maggioranza assoluta.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
I minori di 18 anni hanno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10: Compiti dell’assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11: Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea ordinaria validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12: Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con il voto di almeno 3/4 dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Art. 13: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci aventi diritto di voto.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero mandato del Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, e altre cariche eventualmente previste dal regolamento interno;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un membro eletto dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche virtuale, della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14: Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo per maggioranza assoluta, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
La carica di Presidente dura tre anni, ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Gli atti di ordinaria amministrazione firmati dal Presidente dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione.
Gli atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli diversamente previsti dal presente Statuto, saranno sempre messi all’ordine del giorno e preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.
In casi eccezionali, constatata l’urgenza dell’atto (anche straordinario) e verificata l’impossibilità a convocare in tempo utile una riunione del Consiglio Direttivo, sarà sufficiente raccogliere l’assenso tramite posta elettronica o altro mezzo scritto della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo perché il Presidente possa procedere con l’atto, salvo poi ragguagliare il Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Tale atto sarà verbalizzato solo al momento della riunione di Consiglio Direttivo.
Il Presidente può essere revocato. La revoca del Presidente può essere proposta all’Assemblea dei soci qualora la proposta di revoca sia sostenuta dalla maggioranza dei Consiglieri o dai 2/3 dei soci votanti. Il Presidente decade qualora in Assemblea la revoca venga sostenuta dalla maggioranza dei soci votanti unitamente alla maggioranza dei Consiglieri. Qualora il Presidente venga revocato il Vicepresidente assumerà temporaneamente l’incarico e convocherà il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 15: Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. È rieleggibile.
Ha il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni qualora questo sia impossibilitato temporaneamente, sia assente oppure si sia dimesso o sia stato revocato fino all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 16: Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • prestazione di attività, erogazione di servizi convenzionati, iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione, attività commerciali, mostre, manifestazioni e mercati artigianali, svolte nei confronti di soci o di terzi, purché le entrate siano finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nello Statuto;
  • contributi dello Stato o provenienti dall’Unione Europea, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti inerenti alle attività istituzionali;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 17: Beni

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 18: Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19: Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 20: Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 21: Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del d.lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento interno adottato dall’Associazione.

Art. 22: Responsabilità e assicurazione dei volontari

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Art. 23: Responsabilità dell’associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 24: Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore decisi dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 25: Regolamento Interno

L’Associazione si avvale di un Regolamento Interno per puntualizzare quanto già previsto dal presente Statuto. A titolo esemplificativo:

  • le finalità ideali e i principi dell’Associazione;
  • i requisiti personali richiesti per l’ammissione di nuovi soci;
  • i casi e il procedimento di espulsione dall’Associazione;
  • aggiungere figure di responsabilità specifica in linea temporanea o permanente;
  • la procedura di candidatura e di elezione degli organi associativi;
  • i diritti e i doveri dei soci;
  • le modalità di gestione dell’Assemblea dei soci;
  • la gestione patrimoniale dell’Associazione;
  • l’organizzazione delle attività associative.

In nessun caso il Regolamento Interno può entrare in conflitto con il presente Statuto e qualora dovesse accadere prevale sempre quanto definito nello Statuto.
Il Regolamento Interno è redatto dal Consiglio Direttivo e può venire da questo modificato.

Art. 26: Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.